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Consulenza contabile, fiscale e tributaria < Destinazione 5 per mille

Consulenza contabile, fiscale e tributaria

Rubrica a cura di Pietro Giulio Melis, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Le associazioni che desiderano sottoporre al dott. Melis i propri quesiti possono farlo accedendo all'area "Modifica dati". L'iscrizione è gratuita

Destinazione 5 per mille

La destinazione della quota del 5 per mille è prevista dalla legge 17 dicembre 2006, n. 296. Il contributo è destinato ai soggetti di seguito elencati:

a) soggetti indicati all’art. 1 comma 1234, lettera a), quali:

b) soggetti indicati all’art. 1 comma 1234, lettera b), quali:

c) soggetti indicati all’art. 1 comma 1234, lettera c), quali:

I soggetti indicati alla lettera a) del testo indicato, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate.

L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalla disposizione di cui all’art. 1 comma 1234, lettera a).

Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute all'Agenzia delle entrate entro il 30 marzo dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile sul sito dell’Agenzia stessa. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 13 aprile, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione entro il 20 aprile, di una nuova versione dell'elenco. Entro il 30 giugno, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti precedentemente indicati.

Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota.

L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo.

Scadenzaentro il
Iscrizione nell'elenco dei destinatari del 5 per mille (software)30.03
Pubblicazione elenco dei soggetti iscritti 4.04
Comunicazione di eventuali errori di iscrizione nell'elenco13.04
Pubblicazione elenco aggiornato20.04
Invio alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei legali rappresentanti dei soggetti iscritti relativa alla persistenza dei requisiti30.06
Controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive31.12
Pubblicazione elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio31.03

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