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Consulenza contabile, fiscale e tributaria < Legge finanziaria 2008

Consulenza contabile, fiscale e tributaria

Rubrica a cura di Pietro Giulio Melis, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Le associazioni che desiderano sottoporre al dott. Melis i propri quesiti possono farlo accedendo all'area "Modifica dati". L'iscrizione è gratuita

Legge Finanziaria 2008 approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007 e presentata al Senato della Repubblica il 3 ottobre 2007

di Pietro Giulio Melis, Dottore Commercialista.

La Legge Finanziaria 2008, come approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007 e presentata al Senato della Repubblica il 3 ottobre 2007, è costituita da:

- un "DL collegato", che contiene le disposizioni di maggior urgenza;

- il disegno di legge Finanziaria 2008, che contiene i dati di bilancio per il prossimo anno ed ulteriori disposizioni di finanza pubblica.

Il provvedimento contiene una serie di interventi strutturali mirati all'equità e allo sviluppo. Di seguito riportiamo le principali misure della manovra che dovrebbero entrare in vigore nel 2008.

Immobili

Il provvedimento prevede :

- in merito all’Ici un'ulteriore detrazione, fino ad un massimo di 200,00 euro, pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile fruibile solo da coloro che non superano l'importo di 50.000,00 mila euro di reddito lordo annuo;

- a fini IRPEF, che i contratti di affitto, in merito ai quali gli inquilini potranno detrarre dall'IRPEF la somma di 300,00 euro o 150,00 euro in relazione a specifici limiti reddituali. In particolare gli sconti fiscali si riferiscono a chi ha un reddito non superiore a 15.443,71 euro (300 euro di sconto l'anno) e non superiore a 30.987,41 euro (150 euro di sconto);

- a fini IRPEF, la proroga, fino al 2010, della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per opere di recupero edilizio;

- la conferma della detrazione IRPEF/IRES del 55% delle spese per il risparmio energetico.

IRAP

Il provvedimento prevede :

- riduzione dell'aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9% con alcune conseguenti modifiche alla determinazione della relativa base imponibile.

- l'abolizione dell'art. 11-bis del DLgs. 446/97, in base al quale i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP devono essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previsti ai fini delle imposte dirette. Per effetto di tale soppressione, per le società di capitali e gli enti commerciali la determinazione dell'IRAP sarà autonoma rispetto a quella del reddito d'impresa, posto che i componenti rilevanti ai fini del tributo regionale saranno considerati per l'importo effettivamente iscritto a Conto Economico;

- la conferma dell'indeducibilità, in linea generale, dei costi per il personale dipendente, delle svalutazioni e delle perdite su crediti, dei costi per collaborazioni coordinate e continuative e di quelli per i lavoratori occasionali;

- la conferma delle due nuove deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato, ma con una riduzione dell'importo massimo deducibile per ogni lavoratore.

IRES

Il provvedimento prevede :

- la facoltà, per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, di optare per la tassazione IRES con aliquota proporzionale al 27,5%, con alcune conseguenti modifiche alla determinazione della relativa base imponibile. La tassazione proporzionale sarebbe subordinata al mantenimento in patrimonio degli utili che si originano nel periodo d'imposta per il quale si è prescelta l'imposizione opzionale. In caso di distribuzione, verrebbe ripristinata l'imposizione ordinaria, con la possibilità di scomputare dall'IRPEF dovuta le somme già pagate a titolo di IRES.
Il regime di tassazione IRES si applicherebbe al solo reddito d'impresa, con decorrenza dal periodo d'imposta 2008, fermo restando l'obbligo di assoggettare a IRPEF gli altri redditi posseduti dal contribuente.

- all’art. 3 comma 2, lettera d), la riduzione dell'aliquota d'imposta al 27,5% (contrariamente alla misura inizialmente annunciata del 28%), rispetto all'attuale misura del 33%;

- la modifica della durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità dei relativi canoni (durata che diverrà pari a 2/3 di quella dell'ammortamento ordinario, con un minimo di 11 e un massimo di 18 anni per gli immobili);

- la deducibilità delle spese di rappresentanza al ricorrere di determinati requisiti che saranno definiti da un apposito provvedimento attuativo. Il Ddl Finanziaria 2008 modifica integralmente il regime di deduzione delle spese di rappresentanza previsto dall'art. 108 co. 2 del TUIR, che attualmente permette la deducibilità del loro ammontare nella misura di un terzo ripartito per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro.
In base al disegno di legge, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese in oggetto saranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, requisiti che verranno definiti da apposito DM.
La nozione di inerenza è fornita dall'art. 109 co. 5 del TUIR, in base al quale i costi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito.
Tuttavia, la prassi ha finora sostenuto che le spese di rappresentanza, a differenza di quelle di pubblicità, hanno la finalità di accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo ad aspettative dirette di incremento del fatturato (si veda, ad esempio, il parere del Comitato Consuntivo per le norme antielusive del 16.5.2006 n. 5). Quindi, la deducibilità delle spese in esame, fondata sull'inerenza delle medesime, potrebbe risultare difficile. Inoltre, sembrerebbe impossibile la loro deduzione qualora per congruità si intendesse il semplice rapporto tra l'ammontare delle spese di rappresentanza e i ricavi effettivamente conseguiti.

- l'introduzione di un'imposta sostitutiva (con aliquota presumibilmente pari al 18%) per l'allineamento dei valori civilistici e fiscali a seguito di operazioni straordinarie;

- la soppressione delle deduzioni extra-contabili e, dunque, anche della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati;

- l'abrogazione della thin capitalization (art. 98 del TUIR) e del pro rata patrimoniale (art. 97 del TUIR), con la contestuale revisione della disciplina della deduzione degli interessi passivi.

- i seguenti limiti di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Rilevano ai fini dell'applicazione della nuova norma gli oneri derivanti dai contratti di mutuo (quindi anche i finanziamenti dei soci), dalla locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, con la sola esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli disciplinati dall'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR.
Si rileva infine come il legislatore abbia riformulato l'art. 61 del TUIR, prevedendo un regime di deducibilità degli interessi passivi completamente diverso per i soggetti IRPEF.

- una rimodulazione del prelievo sui dividendi, redditi da partecipazione e plusvalenze conseguiti da soci persone fisiche. In particolare l’imposta sul capital gain viene aumentata dal 12,5% al 18,5% (dividendi, redditi da partecipazione, plusvalenze).

- aumento al 95% (rispetto all'attuale 84%) della percentuale di esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime "pex".

IRPEF

Il provvedimento prevede :

- per gli autonomi con reddito fino a 30.000 euro viene stabilità un'aliquota del 20% come unica tassa, con l'esenzione da IVA ed IRAP e l'esonero dagli studi di settore. Inoltre tali soggetti sarebbero esonerati da gran parte degli adempimenti contabili, sarebbero esclusi dagli studi di settore.
In particolare, il regime troverebbe applicazione per le persone fisiche, svolgenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che, nell'anno solare precedente (quindi, nel 2007 per coloro i quali si avvarranno del regime nel 2008): hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro, non hanno effettuato cessioni all'esportazione, non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, anche a progetto, non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali, anche mediante locazione finanziaria, di importo maggiore a 15.000,00 euro.
Per ciò che riguarda gli adempimenti contabili, il Ddl prevede: l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, l'esonero dall'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori, la conservazione dei documenti e la numerazione delle fatture di acquisto, la certificazione dei corrispettivi.
Inoltre, non potranno fruire del regime: coloro i quali si avvalgono dei regimi speciali IVA, i soggetti non residenti, i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili, i contribuenti che partecipano a società di persone o ad associazioni professionali, le Srl che hanno optato per il regime di "trasparenza fiscale".

- Modifiche all'art. 61 del TUIR, contenente la disciplina della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa. Dalla lettura combinata delle modifiche apportate agli artt. 61 e 96, si dovrebbe dedurre che le rilevanti limitazioni previste per i soggetti IRES (deducibilità nel limite del 30% del risultato operativo rettificato) non si applichino a imprenditori individuali e società di persone.

- la soppressione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization, sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES.

Normativa di riferimento

Legge finanziaria 2008 - DISEGNO DI LEGGE recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007. Presentato al Senato il 3 ottobre 2007)


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